Sulla spiaggia di Casuzze, vicino a Marina di Ragusa in Sicilia, il 28 e il 29 luglio 2026 i bagnanti hanno raccolto numerose mazzette di banconote che galleggiavano in mare. Secondo quanto riportato all’unisono dai media, un motoscafo di circa sei metri di lunghezza, immatricolato a Malta, si era precedentemente arenato al largo della costa a causa di un’esaurimento di carburante. Quando la Guardia Costiera italiana si è avvicinata, le persone rimaste a bordo avrebbero gettato in acqua diversi pacchi di contanti. L’importo esatto è oggetto di stime divergenti: le agenzie di stampa italiane hanno parlato di circa 665.000 euro, mentre altre fonti parlano di una cifra che potrebbe arrivare fino a 750.000 euro. La polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno transennato il tratto di spiaggia e hanno sequestrato sia il denaro che l’imbarcazione; tre adulti sono stati arrestati.
A differenza di quanto avviene con i normali reperti trovati sulla spiaggia, in questo caso non si applica la normale normativa sui reperti. Il denaro contante proveniente da un presunto reato è considerato una prova o un possibile provento del reato e viene quindi sequestrato nell’ambito del procedimento penale anziché essere trattato secondo il diritto civile. Chiunque se ne appropri potrebbe a sua volta rendersi perseguibile penalmente. Lo stato delle indagini sulla provenienza del denaro è ancora incerto; le autorità italiane stanno verificando, tra l’altro, un possibile collegamento con il riciclaggio di denaro.
Nel caso normale, ovvero quando si tratta di semplici reperti spiaggiati non collegati a reati, in Germania dal 1990 non esiste più una normativa specifica in materia di reperti spiaggiati. Fino ad allora, il regolamento prussiano sui reperti spiaggiati disciplinava la materia in modo separato; dalla sua abrogazione, i reperti spiaggiati rientrano interamente nel diritto generale sui reperti del § 965 e segg. del BGB. L’errore diffuso secondo cui i beni portati a riva dal mare siano automaticamente senza proprietario non è corretto. Un bene diventa senza proprietario solo quando il precedente proprietario ne ha rinunciato al possesso con un’intenzione riconoscibile. Un container che cade in mare durante una tempesta o dei gioielli che qualcuno perde mentre fa il bagno rimangono quindi, dal punto di vista giuridico, beni smarriti, non beni abbandonati.
Chi trova oggetti di questo tipo deve segnalarli immediatamente al proprietario o, se questi è sconosciuto, all’autorità competente, solitamente la polizia, il comune o l’ufficio oggetti smarriti. Solo i cosiddetti «oggetti di modesto valore», di valore inferiore a 10 euro, sono esenti dall’obbligo di segnalazione. Se si fa avanti un avente diritto, chi ha trovato l’oggetto riceve una ricompensa graduata. Se nessuno si fa avanti, chi ha trovato l’oggetto ne acquisisce la proprietà dopo sei mesi, sebbene al proprietario originario rimanga, in teoria, il diritto alla restituzione.
Lo stesso principio vale per gli yacht arenati o alla deriva senza equipaggio. Un armatore che abbandona la propria imbarcazione in mare non perde automaticamente la proprietà. Come spiega il nostro articolo di approfondimento sull’argomento Navi fantasma Come spiegato, oltre alla semplice rinuncia al possesso, sarebbe necessaria anche la volontà chiaramente riconoscibile di rinunciare alla proprietà. Se invece il proprietario spera di recuperare la propria imbarcazione in un secondo momento, chi la trova non può semplicemente appropriarsene. Ai fini della valutazione giuridica, inoltre, non fa alcuna differenza se lo yacht galleggia in mare o sia già arenato sulla costa.
Anche chi rinuncia espressamente alla proprietà può, in determinate circostanze, rimanere responsabile. Se un’altra imbarcazione entra in collisione con uno yacht abbandonato, l’ex proprietario è responsabile, in qualità di cosiddetto «autore della situazione di pericolo», dei danni causati, poiché è proprio lo stato in cui è stato lasciato l’imbarcazione ad aver provocato il pericolo. Ciò vale anche nel caso in cui abbia chiaramente manifestato la propria volontà di rinuncia.
Se non è chiaramente accertato che uno yacht sia stato abbandonato, in caso di salvataggio non si applica il diritto di ritrovamento, bensì il diritto di salvataggio previsto dal diritto commerciale marittimo. Chi salva una nave naufragata o senza equipaggio non ne diventa automaticamente proprietario, ma acquisisce il diritto al compenso per il salvataggio. L’importo è determinato in base a una serie di criteri quali il valore dell’imbarcazione salvata, la situazione di pericolo, l’impegno profuso e l’attrezzatura del soccorritore, come illustra il nostro Contributo relativo all’assistenza al traino e al recupero descrive.
Chi subisce un incidente e viene trainato non dovrebbe in nessun caso negoziare autonomamente l’importo del compenso per il soccorso né firmare accordi, ma deve rivolgersi immediatamente alla propria compagnia assicurativa. Anche la consegna di una fune di traino in una situazione di emergenza può già costituire un caso di soccorso, come dimostra il nostro Articolo sul tema del traino spiega. Solo quando è accertato oltre ogni dubbio che uno yacht è abbandonato, chi lo trova può effettivamente appropriarsene, e in tal caso senza alcun periodo di attesa.
A livello internazionale, le normative differiscono in parte in modo significativo. Nel Regno Unito, il Ricevitore di relitti tutti i reperti provenienti da relitti rinvenuti nelle acque britanniche; i proprietari hanno un anno di tempo per dimostrare la propria titolarità; i beni non rivendicati passano quindi alla Corona anziché al ritrovatore. Nei Paesi Bassi, la competenza spetta tradizionalmente al sindaco del comune costiero interessato. Chi si trova all’estero, in caso di dubbio, dovrebbe informarsi presso l’autorità portuale o costiera locale prima di dare per definitiva la rinuncia al ritrovamento.
Panoramica delle norme internazionali in materia di detriti marini e recupero dei relitti
| Paese | Ente competente | Termine di presentazione delle domande | Periodo di attesa fino all'acquisizione della proprietà | Caratteristica distintiva |
| Germania | Ufficio oggetti smarriti, Polizia fluviale, Comune | immediatamente (gli oggetti di modesto valore inferiori a 10 € non devono essere segnalati) | 6 mesi (art. 973 del BGB) | Dal 1990 non esiste più il diritto di accesso alla spiaggia, si applica il diritto generale di ritrovamento |
| Regno Unito | Ricevitore di relitti | 28 giorni | 1 anno; trascorso tale termine, i beni non reclamati passano alla Corona | Se l'oggetto ritrovato non viene ritirato, va allo Stato, non a chi lo ha trovato |
| Paesi Bassi | Responsabile della spiaggia (di norma il sindaco del comune costiero) | senza indugio | disciplinato dalla legge, vendita in caso di mancato ritiro | Ente autonomo sin dall'entrata in vigore della Wet op de strandvonderij del 1931 |
| Danimarca | Guardia costiera, Polizia, Dogana | senza indugio | 2 mesi in caso di ritrovamento a una certa distanza dalla costa | Strandfoged detiene il diritto esclusivo di recupero delle merci alla deriva e dei relitti |
| Svezia | Polizia, Amministrazione provinciale, Autorità marittima | senza indugio | le norme variano a seconda del tipo di ritrovamento | I relitti che hanno più di 100 anni sono considerati beni culturali e appartengono allo Stato |
| Polonia | Ufficio marittimo (Urząd Morski) | senza indugio | Non esiste una procedura specifica per il ritrovamento di relitti; in caso di reperti antichi si applica la normativa sulla tutela dei beni culturali | Non è un equivalente del “Receiver of Wreck”, l’attenzione è rivolta alla sicurezza della navigazione |
| Belgio | Polizia marittima, Controllo marittimo, Dogana | senza indugio | storicamente, 1 anno prima di diventare proprietà dello Stato | I relitti con più di 100 anni sono automaticamente protetti in quanto beni culturali |
| Francia | Amministratore degli affari marittimi | senza indugio | Mancano 3 mesi alla vendita da parte dell'autorità | L'autorità dispone di ampi poteri, che arrivano fino al sequestro |
| Italia | Capitaneria di Porto (Autorità portuale) | 3 giorni | 6 mesi prima del trasferimento della proprietà allo Stato | Ricompensa pari a 1/3 del valore in caso di ritrovamento in mare, 1/20 in caso di ritrovamento sulla spiaggia |
| Spagna | Capitaneria di Porto | 24 ore | 6 mesi | Pubblicazione obbligatoria nel BOE in caso di valore superiore |
| Stati Uniti | a seconda dello Stato federale, i tribunali dell’Ammiragliato in caso di relitti | nessun termine uniforme a livello federale | a condizione che venga dimostrata la rinuncia alla proprietà | Distinzione tra diritto al recupero e diritto al ritrovamento, Abandoned Shipwreck Act 1987 relativo ai relitti storici |
Nota: i termini e le competenze possono subire variazioni a seguito di modifiche alla legislazione nazionale; nei singoli casi è opportuno contattare l'autorità competente locale.
È vero che un armatore, dopo aver abbandonato il proprio yacht, rimane comunque responsabile dei danni da collisione, nonostante abbia consapevolmente abbandonato l'imbarcazione? Partecipate alla discussione.

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