La Corte d'appello di Schleswig, nell'ambito di un procedimento d'appello, ha stabilito i criteri secondo cui uno yacht deve essere ormeggiato affinché non sussista alcuna responsabilità nel caso in cui, durante una tempesta, si sleghi e danneggi le imbarcazioni vicine.
Non capita spesso che le sentenze relative a casi riguardanti imbarcazioni da diporto siano redatte in modo accurato utilizzando il gergo nautico, senza fare riferimento a un perito in quasi ogni frase. Già solo per questo è un piacere leggere il testo della motivazione della sentenza che chiude il caso con il numero di fascicolo 11 U 80/25.
I giudici dell'11ª Sezione civile dovevano pronunciarsi in merito a un ricorso in appello presentato dal convenuto contro una sentenza del Tribunale regionale. In tale sentenza, egli era stato condannato al risarcimento del danno causato quando la sua barca a motore si era slegata durante la mareggiata nel Mar Baltico nell'ottobre 2023, provocando un danno a cinque cifre al proprietario dell'imbarcazione ormeggiata accanto..
Il convenuto aveva ormeggiato in un porto turistico di Schleswig con la poppa rivolta verso il pontile, facendo passare entrambe le cime di prua intorno ai pali del posto barca e fissandole a bordo. A causa dell'innalzamento del livello dell'acqua, lo yacht si è sollevato e le cime di ormeggio sono scivolate via dai pali. L'imbarcazione si era quindi spostata contro l'imbarcazione ormeggiata accanto, causando il danno.
Il Tribunale regionale ha condannato il convenuto a risarcire integralmente il danno. La Corte d’appello ha ora confermato tale sentenza, precisando nella propria motivazione che il convenuto avrebbe dovuto fissare le cime di prua per impedirne lo scivolamento verso l’alto, in seguito all’allerta di piena. In caso di allerta inondazioni, non è sufficiente fissare le cime di ormeggio solo sulla rampa attorno ai pali.
Il fatto che il convenuto non fosse presente a causa di un viaggio all’estero non esclude la sua responsabilità. In qualità di proprietario, egli ha infatti l’obbligo di provvedere, prima di assentarsi, affinché qualcuno si occupi della sua imbarcazione. Non è sufficiente affidarsi al fatto che se ne occupi il comandante del porto o un vicino di pontile.
Non è stato così semplice come sembra, come hanno dovuto constatare prima il Tribunale regionale e poi la Corte d’appello. È quindi tanto più positivo che la Corte d’appello abbia infine illustrato con chiarezza i dettagli della propria sentenza.
In condizioni normali, infatti, non ci sarebbe nulla di male nel fissare le cime ai paracavi per far scivolare la barca in acqua. In questo caso, però, già giorni prima era stata annunciata una forte tempesta da est con livelli dell’acqua di 1,90 metri sopra la norma. Il proprietario convenuto avrebbe dovuto sapere che, data la direzione del vento, la tempesta avrebbe raggiunto anche la parte terminale dello Schlei e che i pali di ormeggio del porto in questione sarebbero finiti sott’acqua.
Come si legge espressamente nella sentenza, in una situazione del genere le cime di ormeggio avrebbero dovuto essere fissate per tempo ai paletti con un fermacorda o un gancio di sicurezza per impedire che scivolassero verso l'alto, in modo da escludere, in casi come questo, qualsiasi responsabilità del proprietario.
Anche per quanto riguarda la persona a cui il proprietario si affida per la sorveglianza del proprio yacht, il tribunale stabilisce criteri chiari. Tale persona deve essere affidabile e in grado di adempiere effettivamente agli obblighi di sorveglianza. Inoltre, il proprietario deve assicurarsi che tale amico e aiutante prenda sul serio i propri doveri.
Ne consegue inoltre che i vicini di ormeggio e il personale portuale non sono automaticamente tenuti a rimediare alle mancanze di armatori come il convenuto. Solo se fosse stato stipulato un accordo concreto in tal senso e se qualcuno del suddetto gruppo si fosse effettivamente dichiarato disposto ad assumersi gli obblighi del proprietario assente, questi avrebbe adempiuto ai propri obblighi di sicurezza e la sua colpa sarebbe stata respinta.
Nel quadro della decisione, il Tribunale e la Corte d’appello hanno dovuto affrontare ulteriori questioni di dettaglio interessanti, ad esempio se la riparazione avesse comportato un aumento di valore da detrarre dall’importo del risarcimento dovuto. Si tratta tuttavia di questioni che, in casi come questo, devono essere regolarmente chiarite.
La novità è che, in particolare, la Corte d’appello si è espressa in modo così deciso – arrivando persino a specificare i nodi necessari – su quando, in casi – ammettiamolo – rari – come quello della mareggiata nel Mar Baltico, uno yacht sia ormeggiato in modo tale che, in caso di strappo, non si possa attribuire alcuna colpa al proprietario.
La sentenza verrà probabilmente citata in futuro in numerosi casi assicurativi.
Per quanto riguarda le richieste di risarcimento simili che potrebbero derivare dai danni causati durante l'ondata di tempesta nel Mar Baltico, è importante sottolineare, secondo l'avvocato Maximilan Lessner dello studio Studio legale YACHT-Recht, che rappresentava l'attore, che tali diritti non fossero ancora prescritti. Infatti, i diritti derivanti dalla cosiddetta «responsabilità civile» sono soggetti al termine di prescrizione ordinario e cadono quindi in prescrizione solo tre anni dopo la fine dell'anno solare in cui si è verificato il danno – nel caso dell'alluvione del Mar Baltico, quindi, il 31.12.2026

Vice caporedattore YACHT